Art. 3 
 
 
                  Forme di riassicurazione ammesse 
 
  1. Il Fondo di riassicurazione puo' operare utilizzando le tecniche
riassicurative presenti sui mercati internazionali. 
  2. Il costo del servizio erogato dal Fondo  di  riassicurazione  e'
stabilito  dal  Fondo   stesso   sulla   base   delle   tecniche   di
riassicurazione adottate. 
  3. Per tutte le linee agevolate di cui al precedente art. 2 ammesse
a riassicurazione il Fondo puo' stabilire la  tecnica  riassicurativa
piu' confacente, purche' si rispettino i seguenti criteri: 
    a)  qualora  il  Fondo  stabilisca  di  operare   attraverso   il
meccanismo  proporzionale  (quota  pura),   la   quota   massima   di
riassicurazione che il Fondo puo' accettare su un singolo portafoglio
non puo' superare l'80%. Le Cedenti  devono  corrispondere  al  Fondo
almeno l'85% dei premi relativi ai rischi coperti dal  Fondo  per  la
quota di cessione al Fondo stesso; 
    b) qualora si utilizzi la riassicurazione  non  proporzionale  in
forma di «stop loss»,  il  limite  minimo  stabilito  in  termini  di
rapporto «sinistri a premi» non deve essere inferiore al 90% per ogni
portafoglio ceduto.