Art. 3 Forme di riassicurazione ammesse 1. Il Fondo di riassicurazione puo' operare utilizzando le tecniche riassicurative presenti sui mercati internazionali. 2. Il costo del servizio erogato dal Fondo di riassicurazione e' stabilito dal Fondo stesso sulla base delle tecniche di riassicurazione adottate. 3. Per tutte le linee agevolate di cui al precedente art. 2 ammesse a riassicurazione il Fondo puo' stabilire la tecnica riassicurativa piu' confacente, purche' si rispettino i seguenti criteri: a) qualora il Fondo stabilisca di operare attraverso il meccanismo proporzionale (quota pura), la quota massima di riassicurazione che il Fondo puo' accettare su un singolo portafoglio non puo' superare l'80%. Le Cedenti devono corrispondere al Fondo almeno l'85% dei premi relativi ai rischi coperti dal Fondo per la quota di cessione al Fondo stesso; b) qualora si utilizzi la riassicurazione non proporzionale in forma di «stop loss», il limite minimo stabilito in termini di rapporto «sinistri a premi» non deve essere inferiore al 90% per ogni portafoglio ceduto.