Art. 5 Modalita' di sottoscrizione e regolazione dei premi e dei risarcimenti 1. Le Cedenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, devono presentare domanda di riassicurazione al Fondo, accompagnata da una stima dei premi ricadenti nelle diverse tipologie oggetto dell'intervento per la campagna di riferimento. 2. Il Fondo, sulla base delle previsioni di cui al precedente comma 1, assicura l'intervento per singola Cedente, tenendo conto dei seguenti criteri: a) l'esigenza di garantire la continuita' nella sperimentazione di coperture assicurative innovative; b) la media dei valori assicurati calcolati sulle polizze agricole agevolate complessivamente acquisiti dalle cedenti negli ultimi cinque anni; c) i valori assicurati e i premi acquisiti dalle cedenti per ciascun portafoglio; d) le condizioni dei contratti assicurativi stipulati nell'anno precedente; e) le condizioni di riassicurazione richieste dalle cedenti per la campagna di riferimento; f) qualsiasi altra valutazione tecnica che il Fondo dovesse ritenere utile per il conseguimento delle finalita' stabilite; g) priorita' eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Una quota pari ad almeno il 10% della disponibilita' del Fondo e' riservata ad eventuali nuovi ingressi di cedenti nel mercato assicurativo agevolato nazionale. 4. Ogni Cedente puo' stipulare distinti trattati per portafoglio. I trattati sottoscritti dal Fondo entrano in vigore dalla data indicata negli stessi e, di norma, hanno la durata di un anno. 5. Tutte le modalita' di accertamento, di pagamento dei premi, dei risarcimenti e la risoluzione delle eventuali controversie devono essere definite all'interno dei singoli trattati.