Art. 2 Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le schede, che formano parte integrante del presente regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 4, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel decreto legislativo (articoli 67, 68, 71 e 112 del decreto legislativo n. 196/03), con particolare riferimento alle seguenti attivita' dell'Autorita': 1) gestione del personale; 2) consulenza giuridica; 3) attivita' di controllo e ispettiva; 4) attivita' di attribuzione di rating di legalita' alle imprese.