Art. 2 
 
     Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili 
 
  In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma  2,
e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  le
schede,  che  formano  parte  integrante  del  presente  regolamento,
contraddistinte dai numeri da 1 a 4,  identificano  i  tipi  di  dati
sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili in riferimento alle
specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico  perseguite  nei
singoli  casi  ed  espressamente  elencate  nel  decreto  legislativo
(articoli 67, 68, 71 e 112 del decreto legislativo  n.  196/03),  con
particolare riferimento alle seguenti attivita' dell'Autorita': 
  1) gestione del personale; 
  2) consulenza giuridica; 
  3) attivita' di controllo e ispettiva; 
  4) attivita' di attribuzione di rating di legalita' alle imprese.