IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito  la  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica   dell'
Agenzia italiana del farmaco; 
  Vista la  legge  23  dicembre  1996  n.  648,  di  conversione  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle  misure  per  il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  300
del 23 dicembre 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica  del  farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n.  232
del  4  ottobre  2000,  concernente  l'istituzione  dell'elenco   dei
medicinali innovativi la cui commercializzazione  e'  autorizzata  in
altri Stati ma non  sul  territorio  nazionale,  dei  medicinali  non
ancora autorizzati ma sottoposti  a  sperimentazione  clinica  e  dei
medicinali da impiegare per una indicazione  terapeutica  diversa  da
quella  autorizzata,  da  erogarsi  a  totale  carico  del   Servizio
sanitario   nazionale   qualora   non   esista   valida   alternativa
terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma  4,  del  decreto  legge  21
ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648; 
  Visto ancora il provvedimento della Commissione unica  del  farmaco
datato 31  gennaio  2001  concernente  il  monitoraggio  clinico  dei
medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001; 
  Considerato che l'impiego delle eparine  a  basso  peso  molecolare
nella profilassi del tromboembolismo in gravidanza e puerperio per le
pazienti a rischio e' supportato da evidenze scientifiche; 
  Ritenuto opportuno consentire la prescrizione delle eparine a basso
peso molecolare a totale carico del Servizio sanitario nazionale  per
la profilassi del tromboembolismo nelle pazienti a rischio nel  corso
della gravidanza e del puerperio; 
  Ritenuto  necessario  dettare  le  condizioni  alle   quali   detti
medicinali  vengono   inseriti   nell'elenco   di   cui   al   citato
provvedimento  datato  20  luglio  2000,  concernente   l'istituzione
dell'elenco stesso; 
  Tenuto conto della decisione assunta dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella  riunione  del  4-7  aprile
2016 - Stralcio verbale n. 8; 
  Ritenuto pertanto di includere le eparine a basso  peso  molecolare
nell'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre  1996
n. 648,  per  la  profilassi  del  tromboembolismo  in  gravidanza  e
puerperio per le pazienti a rischio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Le  eparine  a  basso  peso  molecolare  sono  inserite,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge  21  ottobre  1996,  n.  536,
convertito  dalla  legge  23  dicembre  1996,  n.  648,   nell'elenco
istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco,  per
l'indicazione terapeutica di cui all'art. 2.