Art. 4 Pubblicazione rendiconti 1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, dopo l'art. 12, e' inserito il seguente: «12-bis (Pubblicazione rendiconti). - 1. Le amministrazioni erogatrici del contributo del 5 per mille di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010 sono tenute a pubblicare in apposita sezione del proprio sito web, entro un mese dalla ricezione, i rendiconti e le relazioni illustrative di cui all'art. 12, trasmessi dai soggetti ai quali e' stato erogato il contributo.».