Art. 4 
 
 
                      Pubblicazione rendiconti 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  23  aprile
2010, dopo l'art. 12, e' inserito il seguente: 
  «12-bis  (Pubblicazione  rendiconti).  -  1.   Le   amministrazioni
erogatrici del contributo del 5 per mille di cui all'art.  11,  comma
4, del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  23  aprile
2010 sono tenute a pubblicare in apposita sezione  del  proprio  sito
web, entro un mese dalla  ricezione,  i  rendiconti  e  le  relazioni
illustrative di cui all'art. 12, trasmessi dai soggetti ai  quali  e'
stato erogato il contributo.».