Art. 5 
 
 
            Modalita' di recupero dei contributi erogati 
 
  1. All'art.  13  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 23 aprile 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1, lettera a), e' aggiunta la seguente  lettera:
«a-bis) qualora venga accertato che il contributo erogato  sia  stato
impiegato   per    finalita'    diverse    da    quelle    perseguite
istituzionalmente dal soggetto beneficiario;»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.  Il  recupero  del
contributo comporta l'obbligo a carico del beneficiario di  riversare
all'erario, entro il termine di sessanta giorni  dalla  notifica  del
provvedimento contestativo, l'ammontare  percepito,  in  tutto  o  in
parte, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in
rapporto  ai  «prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed
impiegati»  e  maggiorato  degli  interessi  corrispettivi  al  tasso
legale, con decorrenza dalla data di erogazione del  contributo.  Ove
l'obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato,  il
recupero coattivo dei contributi  e  degli  accessori  al  contributo
stesso,  rivalutazione  ed  interessi,  viene  disposto  secondo   le
modalita'   previste   dalla   normativa   vigente.    Resta    salva
l'applicazione delle sanzioni penali ed ammistrative.». 
 
    Roma, 7 luglio 2016 
 
     p. Il Presidente      
del Consiglio dei ministri 
        De Vincenti        
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                      Padoan          
 

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2016 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 2079