Art. 2 Registro 1. Il creditore, alla costituzione del pegno, provvede ad annotare per ogni operazione di pegno, su apposito registro conforme al facsimile di cui all'allegato 2, diverso per ogni creditore e conservato a cura del debitore, salvo diversa intesa tra le parti, le indicazioni di cui al medesimo allegato 2. 2. Contestualmente alle operazioni di costituzione in pegno e prima di procedere all'annotazione sul registro, il creditore pignoratizio individua i prodotti lattiero-caseari sottoposti a pegno. 3. I registri sono annualmente vidimati da un notaio.