Art. 2 
 
 
                              Registro 
 
  1. Il creditore, alla costituzione del pegno, provvede ad  annotare
per ogni operazione  di  pegno,  su  apposito  registro  conforme  al
facsimile di  cui  all'allegato  2,  diverso  per  ogni  creditore  e
conservato a cura del debitore, salvo diversa intesa tra le parti, le
indicazioni di cui al medesimo allegato 2. 
  2. Contestualmente alle operazioni di costituzione in pegno e prima
di procedere all'annotazione sul registro, il creditore  pignoratizio
individua i prodotti lattiero-caseari sottoposti a pegno. 
  3. I registri sono annualmente vidimati da un notaio.