Art. 3 
 
 
          Provvedimento attributivo di contributi economici 
 
  1.  Le  misure  di  cui  all'art.  1  sono   individuate   mediante
provvedimenti  attributivi  di  contributi,  economici   a   soggetti
pubblici e privati, singoli o associati, operanti  nella  filiera  di
gestione dei RAEE e Istituti universitari e di ricerca. 
  2. I contributi economici sono diretti a finanziare  interventi  di
sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio  e  trattamento
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito
RAEE). 
  3. I contributi economici sono definiti nei limiti  degli  ordinari
stanziamenti di bilancio del Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e attribuiti  previo  avviso  pubblico  con
cadenza annuale. 
  4. Con l'avviso pubblico sono definiti i criteri, le modalita',  le
procedure  per  l'accesso  ai  contributi  economici  e  le   risorse
stanziate annualmente  dalla  Direzione  generale  per  i  rifiuti  e
l'inquinamento  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare.