Art. 4 
 
 
                          Limiti di importo 
 
  1. In attuazione di quanto  previsto  dal  combinato  disposto  dei
commi 3, lettera b), 4, lettera f), e 7 dell'art.  1  della  delibera
del Consiglio dei ministri del 28  luglio  2016,  in  relazione  agli
eventi occorsi sul territorio della Regione Marche  come  specificati
in premessa, i contributi  a  favore  dei  soggetti  privati  di  cui
all'art. 1 per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere
concessi entro il limite massimo di euro 35.000.000,00.