Art. 4 Limiti di importo 1. In attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3, lettera b), 4, lettera f), e 7 dell'art. 1 della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Marche come specificati in premessa, i contributi a favore dei soggetti privati di cui all'art. 1 per i danni subiti dal patrimonio edilizio potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 35.000.000,00.