Art. 6 Invarianza della spesa 1. Dall'attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i comuni e gli altri enti locali o soggetti pubblici provvedono all'espletamento delle iniziative previste dagli allegati 1 e 2 della presente ordinanza con le risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione interessata. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 agosto 2016 Il Capo del Dipartimento: Curcio