Art. 6 
 
 
                       Invarianza della spesa 
 
  1. Dall'attuazione della presente  ordinanza  non  devono  derivare
nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i comuni  e
gli altri enti locali o soggetti pubblici provvedono all'espletamento
delle iniziative  previste  dagli  allegati  1  e  2  della  presente
ordinanza  con  le  risorse  disponibili  nei  bilanci  di   ciascuna
amministrazione interessata. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 16 agosto 2016 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio