Art. 5 Modalita' di attuazione degli interventi per il perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b). 1. I progetti di ricerca e sviluppo volti al perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), sono finalizzati ai seguenti ambiti: a) produzione agricola primaria, sia per le olive da olio che per le olive da mensa; b) prima trasformazione; c) difesa da organismi nocivi per l'olivo (Xylella fastidiosa). 2. Le attivita' di cui al comma precedente sono realizzate da: a) organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, conformemente all'art. 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I del medesimo regolamento; b) organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza e/o PMI, conformemente all'art. 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I del medesimo regolamento ovvero alle condizioni di cui agli articoli 25 e 28 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. 3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede all'espletamento delle procedure necessarie per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.