Art. 5 
 
Modalita'  di  attuazione  degli  interventi  per  il   perseguimento
  dell'obiettivo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b). 
 
  1.  I  progetti  di  ricerca  e  sviluppo  volti  al  perseguimento
dell'obiettivo  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  b),   sono
finalizzati ai seguenti ambiti: 
  a) produzione agricola primaria, sia per le olive da olio  che  per
le olive da mensa; 
  b) prima trasformazione; 
  c) difesa da organismi nocivi per l'olivo (Xylella fastidiosa). 
  2. Le attivita' di cui al comma precedente sono realizzate da: 
  a)  organismi  di  ricerca  e  di  diffusione   della   conoscenza,
conformemente all'art. 31 del Regolamento  (UE)  n.  702/2014  e  nel
rispetto delle condizioni di cui al Capo I del medesimo regolamento; 
  b) organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza  e/o  PMI,
conformemente all'art. 31 del Regolamento  (UE)  n.  702/2014  e  nel
rispetto delle condizioni di cui al Capo I del  medesimo  regolamento
ovvero alle condizioni di cui agli articoli 25 e 28  del  Regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. 
  3. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
provvede  all'espletamento  delle   procedure   necessarie   per   la
realizzazione degli interventi di cui al comma 1.