Art. 5 Attivita' di monitoraggio 1. Sulle iniziative da porre in essere in attuazione della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile provvede ad effettuare i controlli e le attivita' di monitoraggio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2013 citato in premessa. 2. La Regione Basilicata assicura, in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, lettera b), della delibera del 28 luglio 2016, in via generale l'azione di monitoraggio e controllo in corso di erogazione relativamente a tutte le tipologie di contributo di cui alla presente ordinanza verificando, in particolare, quanto previsto dalla lettera k) del citato comma 5.