Art. 5 
 
 
                      Attivita' di monitoraggio 
 
  1. Sulle iniziative da porre in essere in attuazione della presente
ordinanza,  il  Dipartimento  della  protezione  civile  provvede  ad
effettuare i controlli e le attivita' di monitoraggio  ai  sensi  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8  marzo  2013
citato in premessa. 
  2. La Regione Basilicata assicura, in conformita' a quanto previsto
dall'art. 1, comma 5, lettera b), della delibera del 28 luglio  2016,
in via generale l'azione di monitoraggio  e  controllo  in  corso  di
erogazione relativamente a tutte le tipologie di  contributo  di  cui
alla presente ordinanza verificando, in particolare, quanto  previsto
dalla lettera k) del citato comma 5.