Art. 2 1. L'efficacia dell'ordinanza 21 luglio 2011, come modificata dall'ordinanza 4 settembre 2013 e dall'ordinanza 7 agosto 2014 e con le modifiche di cui all'art. 1, e' prorogata di 12 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 agosto 2016 Il Ministro: Lorenzin Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC Min. salute e Min. lavoro n. 3373