Art. 2 
 
 
                           Spese funerarie 
 
  1. I Prefetti di cui all'articolo 1, comma  1,  dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/2016  citata  in
premessa, provvedono, rispetto agli ambiti territoriali di rispettiva
competenza,  a  rimborsare  gli  oneri  delle  spese  sostenute   dai
familiari delle vittime del sisma del 24 agosto 2016 per  le  esequie
dei propri congiunti, previa istruttoria da espletare sulla  base  di
documentazione all'uopo presentata dai medesimi, con oneri  a  carico
delle  risorse  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  della  medesima
ordinanza n. 388/2016.