IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto  2015,  n.  142  «Attuazione
della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei
richiedenti  protezione  internazionale,  nonche'   della   Direttiva
2013/32/UE, recante procedure comuni ai  fini  del  riconoscimento  e
della revoca dello status di protezione internazionale»; 
  Visto l'art. 18, comma 1,  del  citato  decreto  legislativo  nella
parte  in  cui  dispone  che,  nell'applicazione  delle   misure   di
accoglienza previste per i minori stranieri non accompagnati,  assume
carattere di priorita' il superiore interesse del minore in  modo  da
assicurare condizioni di vita adeguate alla minore eta', con riguardo
alla protezione, al benessere ed  allo  sviluppo  anche  sociale  del
minore, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione
sui diritti del fanciullo del  20  novembre  1989,  ratificata  dalla
legge 27 maggio 1991, n. 176; 
  Visto l'art. 19 del citato decreto legislativo nella parte  in  cui
dispone che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono
fissate le modalita' di  accoglienza,  gli  standard  strutturali  in
coerenza con la normativa regionale ed i  servizi  da  erogare  nelle
strutture governative di prima accoglienza per minori  stranieri  non
accompagnati,  istituite  con  decreto  del  Ministro   dell'interno,
sentita la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184 «Diritto  del  minore  ad  una
famiglia» e successive modifiche; 
  Vista la legge 8  novembre  2000,  n.  328  «Legge  quadro  per  la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»; 
  Visto il decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308 -  Regolamento
concernente  «Requisiti  minimi  strutturali  e   organizzativi   per
l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a  ciclo
residenziale e semi residenziale, a norma dell'art. 11 della legge  8
novembre 2000, n. 328 «e, in particolare, le  disposizioni  contenute
nel Capo II; 
  Visto l'art. 1, comma 181, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190
«Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  pluriennale
dello Stato» (legge di stabilita' 2015); 
  Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112  «Istituzione  dell'Autorita'
garante per l'infanzia e l'adolescenza»; 
  Vista l'Intesa sancita  nella  seduta  del  10  luglio  2014  della
Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del  decreto  legislativo  20
agosto 1997, n. 281, sul Piano nazionale per fronteggiare  il  flusso
straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori
stranieri non accompagnati; 
  Ritenuto di dover fissare le modalita' di accoglienza, gli standard
strutturali ed i servizi da erogare nelle  strutture  governative  di
prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati; 
  Vista la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione n. 32 del
20  gennaio  2016   recante   «Determinazione -   Linee   guida   per
l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle  cooperative
sociale»; 
 
                                Emana 
 
 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto fissa, per le strutture governative di prima
accoglienza di cui all'art. 19 comma 1  del  decreto  legislativo  n.
142/2015, le modalita' di accoglienza, gli standard  strutturali,  in
coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare, in  modo
da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore eta', nel  rispetto
dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'art. 18
del medesimo decreto legislativo.