Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende: 
    a) per minore straniero non accompagnato: il cittadino  di  Stati
non appartenenti all'Unione europea e  l'apolide  di  eta'  inferiore
agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio
nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale; 
    b) centro o struttura governativa di prima accoglienza: struttura
destinata, per le esigenze di soccorso  e  di  protezione  immediata,
all'ospitalita' di minori stranieri non  accompagnati,  istituita  ai
sensi dell'art. 19 comma 1 del decreto legislativo n. 142/2015; 
    c)  sede  del  centro  o  della  struttura   governativa:   luogo
autorizzato  o  accreditato,  destinato  all'accoglienza  dei  minori
stranieri non accompagnati, in cui  e'  articolato  il  centro  o  la
struttura governativa; 
    d) decreto legislativo: il decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142 «Attuazione della Direttiva  2013/33/UE  recante  norme  relative
all'accoglienza dei richiedenti  protezione  internazionale,  nonche'
della Direttiva 2013/32/UE, recante  procedure  comuni  ai  fini  del
riconoscimento  e   della   revoca   dello   status   di   protezione
internazionale».