Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende: a) per minore straniero non accompagnato: il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide di eta' inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale; b) centro o struttura governativa di prima accoglienza: struttura destinata, per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, all'ospitalita' di minori stranieri non accompagnati, istituita ai sensi dell'art. 19 comma 1 del decreto legislativo n. 142/2015; c) sede del centro o della struttura governativa: luogo autorizzato o accreditato, destinato all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, in cui e' articolato il centro o la struttura governativa; d) decreto legislativo: il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 «Attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della Direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale».