Art. 3 Requisiti strutturali dei centri 1. I centri, autorizzati ai sensi della normativa nazionale e regionale, sono ubicati in luoghi facilmente raggiungibili e comunque tali da garantire l'accesso ai servizi e alla vita sociale del territorio. 2. Ogni centro assicura la permanenza continuativa del minore straniero non accompagnato nell'arco delle 24 ore, per un periodo non superiore a sessanta giorni. 3. Ogni centro, nel rispetto della normativa regionale, garantisce l'ospitalita' di 50 minori in almeno due sedi alla stessa destinate in via esclusiva. Ciascuna sede puo' accogliere fino ad un massimo di 30 minori. 4. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno tramite procedura ad evidenza pubblica, in accordo con gli enti locali nei cui territori sono situate le sedi di ciascuna struttura.