Art. 3 
 
 
                  Requisiti strutturali dei centri 
 
  1. I centri, autorizzati  ai  sensi  della  normativa  nazionale  e
regionale, sono ubicati in luoghi facilmente raggiungibili e comunque
tali da garantire l'accesso  ai  servizi  e  alla  vita  sociale  del
territorio. 
  2. Ogni centro  assicura  la  permanenza  continuativa  del  minore
straniero non accompagnato nell'arco delle 24 ore, per un periodo non
superiore a sessanta giorni. 
  3. Ogni centro, nel rispetto della normativa regionale,  garantisce
l'ospitalita' di 50 minori in almeno due sedi alla  stessa  destinate
in via esclusiva. Ciascuna sede puo' accogliere fino ad un massimo di
30 minori. 
  4. Le strutture di prima accoglienza sono  attivate  dal  Ministero
dell'interno tramite procedura ad evidenza pubblica, in  accordo  con
gli enti locali nei cui territori sono situate le  sedi  di  ciascuna
struttura.