Art. 8 
 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente.