Art. 3 
 
  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei   medicinali
veterinari per  polveri  da  utilizzare  nell'acqua  di  abbeveraggio
contenenti  un'associazione  di  lincomicina  e   spectinomicina   da
somministrare per via  orale  a  suini  e/o  pollame,  devono  essere
modificate  sulla  base  delle  conclusioni  scientifiche   riportate
nell'allegato II della decisione della  Commissione  europea  del  22
agosto 2016. 
  Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, l'etichettatura  e
il foglio illustrativo dei medicinali  per  uso  veterinario  di  cui
all'art.  3,  devono  essere  modificate  secondo  quanto   stabilito
dall'allegato III della decisione della Commissione  europea  del  22
agosto 2016.