Art. 3 Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari per polveri da utilizzare nell'acqua di abbeveraggio contenenti un'associazione di lincomicina e spectinomicina da somministrare per via orale a suini e/o pollame, devono essere modificate sulla base delle conclusioni scientifiche riportate nell'allegato II della decisione della Commissione europea del 22 agosto 2016. Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, l'etichettatura e il foglio illustrativo dei medicinali per uso veterinario di cui all'art. 3, devono essere modificate secondo quanto stabilito dall'allegato III della decisione della Commissione europea del 22 agosto 2016.