Art. 5 
 
            Ruoli e competenze connessi ai Finanziamenti 
 
  1.  Il  Soggetto  gestore  svolge   gli   adempimenti   tecnici   e
amministrativi  per  l'istruttoria  delle  domande  di  agevolazione,
finalizzate alla concessione ed erogazione del Finanziamento. Ai fini
istruttori, la domanda di accesso alle agevolazioni e' presentata dal
Soggetto proponente al Soggetto gestore, ed e' corredata,  a  seconda
di quanto previsto dai  singoli  Provvedimenti  dall'attestazione  di
disponibilita'  a  concedere  il  Finanziamento  bancario.  All'esito
dell'istruttoria, il provvedimento di ammissione alle agevolazioni e'
trasmesso dal Ministero al  Soggetto  proponente  e  alle  regioni  o
province autonome dove sono localizzati i Progetti. Il  provvedimento
di ammissione alle agevolazioni  indica,  tra  l'altro,  per  ciascun
Soggetto beneficiario, le spese ammesse e le agevolazioni spettanti. 
  2.  Il  Soggetto  gestore  svolge   gli   adempimenti   tecnici   e
amministrativi  per  l'istruttoria  delle  proposte   definitive   di
Contratto di  filiera  o  di  Contratto  di  distretto.  La  proposta
definitiva e' presentata dal Soggetto proponente al Soggetto gestore,
ed  e'  corredata,  a  seconda  di  quanto   previsto   dai   singoli
Provvedimenti  dalla  delibera  di  concessione   del   Finanziamento
bancario rilasciata, a seguito di positiva attestazione del merito di
credito, dalla Banca finanziatrice in relazione a  ciascun  Progetto.
All'esito positivo dell'istruttoria,  la  proposta  di  Contratto  di
filiera o di Contratto di distretto e'  trasmessa  dal  Ministero  al
Soggetto proponente, alle regioni o province autonome  interessate  e
alla Banca autorizzata. La proposta di  Contratto  di  filiera  o  di
Contratto di distretto indica,  tra  l'altro,  per  ciascun  Soggetto
beneficiario: 
    a) l'ammontare delle spese ammesse alle agevolazioni; 
    b) l'ammontare del Finanziamento agevolato; 
    c) la durata del Finanziamento agevolato e del  relativo  periodo
di preammortamento. 
  3.  Le  Banche  finanziatrici,   in   virtu'   dell'adesione   alla
convenzione di cui all'art.  4,  assumono  gli  impegni  relativi  al
mandato di cui al medesimo art.  4,  comma  1,  lettera  e),  per  lo
svolgimento delle attivita' relative alla valutazione del  merito  di
credito, anche per conto di  CDP,  alla  delibera  del  Finanziamento
bancario, nonche' alla  stipula  del  contratto  di  Finanziamento  e
all'erogazione e gestione del Finanziamento,  anche  in  nome  e  per
conto di CDP. Laddove previsto dai singoli Provvedimenti,  le  Banche
finanziatrici si impegnano, altresi', a  rilasciare,  precedentemente
alla delibera di finanziamento e  secondo  le  modalita'  dei  propri
autonomi   procedimenti   istruttori   e   di    delibera    interni,
l'attestazione  di  disponibilita'  a  concedere   il   Finanziamento
bancario. La Banca finanziatrice si impegna inoltre a stipulare,  per
conto di CDP e per proprio conto, il contratto di Finanziamento entro
60 giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione  di  efficacia  del
Contratto di filiera o  del  Contratto  di  distretto  da  parte  del
Ministero, fatta salva la facolta' di  richiedere  al  Ministero  una
proroga del termine indicato non superiore a 60  giorni.  Decorso  il
termine  ultimo  assegnato  per   la   stipula   del   contratto   di
Finanziamento, il Contratto di filiera o il Contratto di distretto e'
da ritenersi decaduto. Ciascun Provvedimento puo' stabilire  che,  in
considerazione della  complessita'  dello  specifico  intervento,  le
Banche finanziatrici costituiscano un  pool  di  finanziamento  senza
rilevanza esterna. 
  4. Il Ministero e CDP pubblicano, sui  propri  siti  web,  l'elenco
delle Banche finanziatrici articolato per singolo Provvedimento. 
  5.  CDP  delibera  il  Finanziamento  agevolato  sulla  base  delle
risultanze della valutazione effettuata  dalla  Banca  finanziatrice,
subordinatamente all'avvenuta delibera del Finanziamento bancario  da
parte della stessa Banca  finanziatrice.  CDP  provvede  altresi'  al
monitoraggio  delle  risorse  disponibili  del  FRI,  ai  fini  della
relativa informativa al Ministero. 
  6. Il Ministero  comunica  tempestivamente  la  revoca  parziale  o
totale delle  agevolazioni  al  Soggetto  beneficiario,  al  Soggetto
proponente,  a  CDP,   alla   Banca   autorizzata   e   alle   Banche
finanziatrici, secondo le modalita' e i termini stabiliti dai singoli
Provvedimenti.