Art. 6 
 
                  Caratteristiche del Finanziamento 
 
  1. Il Finanziamento e' perfezionato con  la  stipula  di  un  unico
contratto che regola in modo unitario il Finanziamento agevolato e il
Finanziamento bancario. L'agevolazione  derivante  dal  Finanziamento
agevolato e' espressa in equivalente sovvenzione lordo e  corrisponde
al valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi  a
tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato.  Il  tasso
di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e' costituito
dal tasso di attualizzazione applicabile alla data della  concessione
dell'aiuto,  calcolato  in  accordo  con   la   Comunicazione   della
Commissione relativa alla revisione  del  metodo  di  fissazione  dei
tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Il tasso di
interesse  ordinario  e'  determinato  sulla  base   del   tasso   di
riferimento calcolato conformemente alla suddetta comunicazione. 
  2.  Nell'ambito  del  Finanziamento,  la  quota  di   Finanziamento
bancario e' fissata in misura non  inferiore  al  50  per  cento,  ad
eccezione  dei  Finanziamenti   destinati   a   interventi   per   la
partecipazione dei produttori  di  prodotti  agricoli  ai  regimi  di
qualita', per le misure promozionali e  di  ricerca  e  sviluppo  nel
settore  agricolo,  per  i  quali  i  singoli  Provvedimenti  possono
stabilire quote diverse, comunque non inferiori al 10 per cento. 
  3. Il Finanziamento  agevolato  puo'  essere  assistito  da  idonee
garanzie ed e' concesso a un tasso di interesse  non  inferiore  allo
0,50 per cento nominale annuo. I  singoli  Provvedimenti  fissano  il
tasso di interesse dei relativi Finanziamenti agevolati, nel rispetto
della misura minima di cui al presente comma. 
  4. La durata del Finanziamento puo' assumere un valore minimo di  4
anni  e  massimo  di  15  anni,  comprensivo   di   un   periodo   di
preammortamento commisurato alla durata in anni interi  del  Progetto
e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di  stipula
del contratto di Finanziamento. 
  5. L'erogazione  del  Finanziamento  e'  effettuata,  nel  rispetto
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 361  dell'art.  1  della
legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  previo  assolvimento  di  tutti  i
termini, obblighi, condizioni e quant'altro previsto nel contratto di
Finanziamento, a stato avanzamento lavori. Le singole erogazioni sono
proporzionalmente  imputate   al   Finanziamento   agevolato   e   al
Finanziamento bancario. 
  6. La percentuale di quota capitale del Finanziamento agevolato che
deve essere ammortizzata, affinche' possa avere  inizio  il  rimborso
della  quota  capitale  del  Finanziamento  bancario,  e'   stabilita
all'interno dei singoli Provvedimenti e comunque  in  relazione  alla
percentuale di cofinanziamento di cui al comma 3. In tutti i casi  in
cui l'incidenza del Finanziamento agevolato e' superiore a quella del
Finanziamento bancario, l'inizio del rimborso  della  quota  capitale
del Finanziamento bancario non puo' comunque aver luogo  fintantoche'
non sia stato rimborsato almeno il 50 per cento del differenziale, in
termini  di  capitale,  tra   il   Finanziamento   agevolato   e   il
Finanziamento bancario. 
  7. Il rimborso del  Finanziamento  agevolato  e  del  Finanziamento
bancario avviene secondo piani  di  ammortamento  a  rate  semestrali
costanti posticipate, scadenti il 30  giugno  e  il  31  dicembre  di
ciascun anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti  alle
medesime scadenze. Per effetto di quanto  previsto  al  comma  6,  il
periodo di preammortamento del Finanziamento bancario puo'  differire
da quello del Finanziamento agevolato. 
  8.  Il  Soggetto  beneficiario  ha  la   facolta'   di   estinguere
anticipatamente, anche parzialmente, il  Finanziamento  nel  rispetto
dei vincoli previsti dai  Provvedimenti,  dalle  convenzioni  di  cui
all'art. 4 del presente decreto e dal contratto di Finanziamento. 
  9. In caso di inadempimento  da  parte  del  Soggetto  beneficiario
degli obblighi previsti a suo carico dai singoli Provvedimenti o  dal
contratto di Finanziamento, quest'ultimo potra' essere  risolto,  con
le conseguenze previste  dai  medesimi  Provvedimenti  e  dal  citato
contratto.