Art. 3 
 
  1. I comuni destinatari comunicano al Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali, nelle forme e  nei  modi  previamente  concordati,
tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello
specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con
le risorse del Fondo stesso. 
  2. L'erogazione delle  risorse  spettanti  a  ciascun  comune  deve
essere  comunque  preceduta  dalla   rendicontazione   sull'effettiva
attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno
precedente il presente decreto.