Art. 2 
 
  1. Il  Ministero,  avvalendosi  dell'ANVUR  provvede,  con  cadenza
almeno quadriennale, alla valutazione periodica della  sede  italiana
dell'Universita' di cui all'art. 1 e dei relativi corsi di studio, in
ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'art.  2  del  decreto
ministeriale 26 aprile 2004, n.  214,  tenendo  conto  dei  requisiti
previsti  per  l'accreditamento  delle  sedi  e   dei   corsi   delle
universita' nazionali ai sensi del  decreto  legislativo  27  gennaio
2012, n. 19. 
  2. In caso di valutazione negativa dell'ANVUR, e, comunque, qualora
vengano accertati fatti modificativi dei prescritti requisiti di  cui
al comma 1, o venga cessata o  interrotta  l'attivita'  formativa  in
Italia,  si  provvede  con   decreto   del   Ministro   alla   revoca
dell'autorizzazione concessa. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 9 settembre 2016 
 
                                                Il Ministro: Giannini