Art. 2 
 
  1. Sono organi dell'Ente Parco nazionale dell'Isola di Pantelleria: 
  a) il presidente; 
  b) il consiglio direttivo; 
  c) la giunta esecutiva; 
  d) il collegio dei revisori dei conti; 
  e) la comunita' del parco. 
  2. La  nomina  degli  organi  di  cui  al  precedente  comma  1  e'
effettuata secondo le disposizioni e le modalita' previste  dall'art.
9 della richiamata legge n. 394 del 1991 e dal decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73. 
  3.  Entro  sessanta  giorni  dal  suo  insediamento,  il  consiglio
direttivo dell'Ente Parco individua all'interno  del  territorio  del
parco la sede legale e amministrativa dell'Ente stesso. 
  4. L'Ente  Parco  puo'  avvalersi  di  personale  in  posizione  di
comando, nonche' di risorse strumentali ed umane messe a disposizione
dallo Stato, dalla Regione siciliana, dalla provincia  e  dal  comune
del territorio del parco, nonche' da altri enti pubblici, secondo  le
procedure previste dalle vigenti  disposizioni  di  legge  e  con  le
modalita' definite dai competenti  organismi  deliberativi  dell'Ente
Parco.