Art. 3 
 
  1.  Costituiscono  entrate  dell'Ente   Parco   da   destinare   al
conseguimento dei fini istitutivi: 
  a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato; 
  b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici; 
  c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea; 
  d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali  in  denaro  di
cui all'art. 3 della legge  2  agosto  1982,  n.  512,  e  successive
modificazioni; 
  e) eventuali redditi patrimoniali; 
    f) i canoni delle concessioni previste dalla  legge,  i  proventi
dei diritti di ingresso e di privativa e le altre  entrate  derivanti
dai servizi resi; 
  g) i proventi delle attivita' commerciali e promozionali; 
  h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle  norme
regolamentari; 
  i)  ogni  altro  provento  acquisito  in  relazione   all'attivita'
dell'Ente Parco. 
  2. I contributi ordinari erogati dallo  Stato  a  favore  dell'Ente
Parco sono posti a carico dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.