Art. 7 
 
  1. Al fine  di  promuovere  e  incentivare  le  iniziative  atte  a
favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni  residenti
nel suo territorio, l'Ente Parco puo'  concedere  l'uso  del  proprio
nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentano
requisiti di qualita' e che sono coerenti con le finalita' istitutive
del parco.