Art. 3 
 
  1. E' approvata  la  definizione  dei  criteri  da  utilizzare  per
individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'art. 11,  comma  2,
del decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  le  unita'  di
rilevazione la cui mancata  risposta  comporta  l'applicazione  della
sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del medesimo decreto e, per
l'effetto,  l'elenco  delle  rilevazioni  statistiche  comprese   nel
Programma  statistico  nazionale  per   il   triennio   2014-2016   -
Aggiornamento 2016, per  le  quali  la  mancata  fornitura  dei  dati
configura violazione dell'obbligo di risposta, allegati  al  presente
decreto, di cui fanno parte integrante.