Art. 10 
 
              Trasmissioni per persone con disabilita' 
 
  1. Per tutto il periodo di vigenza delle  disposizioni  di  cui  al
presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti
la consultazione referendaria, la Rai, in aggiunta alle modalita'  di
fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con  disabilita',
previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione  di  pagine
di Televideo, redatte dai soggetti legittimati  di  cui  all'art.  3,
recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli  o  contrarie
al quesito referendario e le principali iniziative assunte nel  corso
della campagna referendaria. 
  2.  I  messaggi  autogestiti  di  cui  all'art.  7  possono  essere
organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalita' che
ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.