Art. 11 Comunicazioni e consultazione della Commissione 1. I calendari delle tribune e dei confronti e le loro modalita' di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione. 2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la Rai i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento. 3. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale la Rai comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdi' precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.