Art. 11 
 
           Comunicazioni e consultazione della Commissione 
 
  1. I calendari delle tribune e dei confronti e le loro modalita' di
svolgimento,  l'esito  dei  sorteggi  e  gli  eventuali  criteri   di
ponderazione, qualora non  sia  diversamente  previsto  nel  presente
provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione. 
  2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito  l'Ufficio
di presidenza, tiene con la Rai i contatti che si  rendono  necessari
per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento. 
  3.  Entro  quindici  giorni  dalla   pubblicazione   del   presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale la Rai comunica  all'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il  calendario
di massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere  a)
e b), pianificate fino alla data del  voto  oltre  che,  il  venerdi'
precedente  la  messa  in  onda,  il  calendario  settimanale   delle
trasmissioni programmate.