Art. 4 
 
 
                Compenso in caso di sottocommissioni 
 
  1. Nel caso  di  suddivisione  delle  commissioni  esaminatrici  in
sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete il  compenso
base previsto dall'art. 1, ridotto del 50 per cento. 
  2. I compensi integrativi di cui all'art.  2  sono  rapportati  per
ogni componente e per il segretario delle singole sottocommissioni al
numero dei candidati esaminati da  ciascuna  sottocommissione  e  non
possono eccedere i massimali previsti dal precedente art. 3.