IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto il decreto-legge 30 giugno  2016,  n.  117,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161,  recante  «Proroga
di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative  in  materia  di
processo amministrativo telematico»  e,  in  particolare,  l'art.  1,
commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-septies; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 35  e  52,
comma 1-bis; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto  l'art.  73  del  decreto-legge  22  giugno  2013,   n.   69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari» e, in particolare,  l'art.  50,
commi 1-quater e 1-quinquies»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, recante «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli  impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
pubblici impieghi»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio  1994,  n.   174,   recante   «Regolamento   recante   norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n. 84,  recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle dotazioni organiche»; 
  Ritenuta la necessita' di procedere all'individuazione dei  criteri
e delle modalita' che regolano le procedure  di  assunzione  di  1000
unita' di personale amministrativo  non  dirigenziale  ai  sensi  dei
commi 2-bis e 2-ter dell'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 2016,  n.
117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  agosto  2016,  n.
161; 
  Ritenuto che, nell'attuazione del predetto decreto-legge 30  giugno
2016, n. 117, devono trovare prioritaria considerazione le  finalita'
di  innovazione  e  revisione  organizzativa  del   Ministero   della
giustizia, avuto riguardo alle  esigenze  di  informatizzazione  e  a
quelle relative al trasferimento delle spese di  funzionamento  degli
uffici giudiziari; 
  Considerate  le  graduatorie  di  concorsi  pubblici  in  corso  di
validita' alla data del presente decreto; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2-quinquiesdecies, del
decreto-legge 30 giugno  2016,  n.  117,  per  lo  svolgimento  delle
procedure di  assunzione  e'  autorizzata  la  spesa  nel  limite  di
5.606.324 per l'anno 2016 e di 33.637.944 annui a decorrere dall'anno
2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  di
cui all'art. 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
  Sentite le organizzazioni sindacali di settore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina le  procedure  di  assunzione  da
parte del Ministero della giustizia (di seguito  «Ministero»)  di  un
contingente  di  1000  unita'   di   personale   amministrativo   non
dirigenziale,   da   inquadrare   nei   ruoli    dell'Amministrazione
giudiziaria, con contratto a tempo indeterminato, ai sensi  dell'art.
1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30  giugno  2016,  n.  117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto  2016,  n.  161,
nonche' le ulteriori procedure assunzionali  per  il  contingente  di
personale che il  Ministero  e'  autorizzato  ad  assumere  ai  sensi
dell'art. 1, comma 2-quater, del medesimo decreto-legge  n.  117  del
2016. 
  2. Ai fini di  cui  al  comma  1,  con  il  presente  decreto  sono
determinati  il  fabbisogno  assunzionale  in  relazione  ai  profili
professionali e alle rispettive  carenze  in  dotazione  organica,  i
criteri di individuazione delle graduatorie  in  corso  di  validita'
alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 117 del 2016,  le
priorita' di scorrimento, nonche' i criteri generali e  le  modalita'
cui conformare le procedure selettive e concorsuali. 
  3. Le procedure selettive e per pubblico concorso,  per  titoli  ed
esami, sono disposte, a decorrere dal 21 novembre  2016,  con  uno  o
piu' provvedimenti del  direttore  generale  del  personale  e  della
formazione  del  Dipartimento  dell'organizzazione  giudiziaria   del
personale e dei servizi del Ministero in relazione  ai  profili  resi
disponibili, nel rispetto dell'art. 35  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, del presente decreto e, per  quanto  compatibile,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.