Art. 2 
 
 
                     Posti e profili disponibili 
 
  1.  In  relazione  alle  specifiche  esigenze   organizzative   del
Ministero, i posti riservati  alle  procedure  di  selezione  di  cui
all'art. 1 sono collocati in Area funzionale  II  e  Area  funzionale
III. 
  2. La fascia economica di ingresso  e'  quella  iniziale,  prevista
nell'ambito di ciascuna area, in relazione al  profilo  professionale
reso disponibile, cosi' come  determinata  dai  Contratti  collettivi
nazionali e integrativi vigenti. 
  3.   In   relazione   alle   vacanze   della   dotazione   organica
dell'Amministrazione  giudiziaria  alla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto e in considerazione dell'attuazione delle  procedure
di passaggio dall'Area funzionale II all'Area funzionale III, avviate
ai sensi dell'art. 21-quater, del decreto-legge 27  giugno  2015,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
nelle procedure di cui all'art. 1 e' data prevalenza  alla  copertura
di posti in Area funzionale II rispetto a quella in  Area  funzionale
III.