Art. 3 
 
 
                    Ripartizione del contingente 
 
  1. Tenuto conto delle esigenze di  razionalizzazione  organizzativa
del  Ministero  e  dei  conseguenti  fabbisogni  di  professionalita'
nonche' delle disponibilita' riscontrate  nelle  graduatorie  vigenti
corrispondenti  ai   predetti   fabbisogni,   la   ripartizione   del
contingente di cui all'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge n.  117
del 2016, e' determinata nel modo seguente: 
    a) 200 posti destinati  alle  procedure  di  assunzione  mediante
scorrimento dalle graduatorie in corso di validita', cosi' ripartiti: 
  1) 115 per  Assistente  giudiziario,  Area  funzionale  II,  fascia
retributiva F2; 
  2) 55 per Funzionario  informatico,  Area  funzionale  III,  fascia
retributiva F1; 
  3) 30  per  Funzionario  contabile,  Area  funzionale  III,  fascia
retributiva F1; 
    b) 800 posti destinati all'assunzione con procedure  selettive  e
di  concorso  pubblico  del  profilo  professionale   di   Assistente
giudiziario, Area funzionale II, fascia retributiva F2. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 5, i posti che
non trovano copertura con la procedura di  scorrimento  disposta  nel
limite del contingente di cui al comma 1, lettera a), possono  essere
resi disponibili  nelle  procedure  disposte  con  il  bando  di  cui
all'art. 1, comma 3, ove possibile, ed in ogni caso con le  ulteriori
procedure di assunzione disposte in  attuazione  dell'art.  1,  comma
2-quater, del decreto-legge n. 117 del 2016.