Art. 4 Criteri per l'individuazione delle graduatorie oggetto di scorrimento 1. Le graduatorie oggetto di scorrimento sono individuate tra quelle in corso di validita' per concorsi banditi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici nazionali, comprese quelle relative ai concorsi banditi tramite la commissione per l'attuazione del progetto Ripam, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994 e successive integrazioni. In via sussidiaria, se le graduatorie di cui al periodo precedente non risultano idonee a coprire i posti destinati alle procedure di assunzione mediante scorrimento di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), il Ministero puo' individuare anche graduatorie di concorsi banditi da regioni ed enti locali esclusivamente tramite la predetta commissione per l'attuazione del progetto Ripam. 2. Nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 1 sono individuate quelle corrispondenti alle fasce economiche e ai profili di cui all'art. 3, assicurando che i titoli richiesti nei rispettivi concorsi siano comparabili a quelli di accesso ai profili dell'Amministrazione giudiziaria resi disponibili ai sensi del presente decreto. 3. Tra le graduatorie oggetto di scorrimento, in relazione ai profili individuati dall'art. 3, e' accordata precedenza a quelle in corso di validita' di concorsi banditi dal Ministero della giustizia.