Art. 7 
 
 
         Preselezione e modalita' di svolgimento delle prove 
 
  1. Il Ministero si riserva la facolta' di far  precedere  le  prove
d'esame  da  una  prova   preselettiva,   qualora   le   domande   di
partecipazione al concorso siano in numero superiore a  cinque  volte
il numero dei posti banditi. 
  2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione  di  quesiti  a
risposta multipla e puo' essere gestita  con  l'ausilio  di  societa'
specializzate. La predisposizione dei quesiti puo' essere affidata  a
qualificati istituti pubblici e privati. 
  3. Le materie, le modalita' e i tempi di  svolgimento  della  prova
preselettiva sono indicati nel bando di concorso. 
  4. In considerazione dell'urgenza di  garantire  la  copertura  dei
posti resi disponibili in relazione alle esigenze  organizzative  del
Ministero, per i profili dell'Area II, possono essere previste  forme
semplificate di svolgimento delle prove scritte,  anche  concentrando
le medesime in un'unica  prova  sulle  materie  previste  dal  bando,
eventualmente mediante il ricorso  a  domande  a  risposta  a  scelta
multipla. 
  5. La prova orale di esame consiste in un colloquio  sulle  materie
indicate nel bando, con l'aggiunta di una conversazione in una lingua
straniera.