Art. 8 
 
 
                 Costituzione del rapporto di lavoro 
 
  1. I candidati reclutati con le procedure di cui  all'art.  3  sono
invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro,  secondo  le
modalita' previste  dalla  normativa  vigente  per  l'assunzione  del
personale  non  dirigenziale  del  Ministero  della   giustizia,   in
relazione  all'area  funzionale,  al  profilo  professionale  e  alla
posizione economica per i quali  sono  stati  reclutati  o  risultati
vincitori.