Art. 9 Ulteriori procedure di assunzione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle ulteriori procedure assunzionali di cui all'art. 1, comma 2-quater, del decreto-legge n. 117 del 2016. 2. Le procedure assunzionali di cui al comma 1 sono avviate entro 90 giorni dalla comunicazione della conclusione delle procedure di mobilita' di cui all'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'art. 1, comma 771, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e sono destinate, in via prioritaria, alla copertura dei profili di Funzionario giudiziario, Area funzionale III, fascia retributiva F1; Assistente giudiziario, Area funzionale II, fascia retributiva F2; Assistente contabile, Area funzionale II, fascia retributiva F2, ferma la possibilita' della destinazione alla copertura di differenti profili in ragione di sopraggiunte esigenze organizzative. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 ottobre 2016 Il Ministro della giustizia Orlando Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2016, n. 2905