Art. 2 Realizzazione di strutture e moduli temporanei ad usi pubblici 1. Per la realizzazione delle strutture temporanee ad usi pubblici, sulla base della ricognizione e quantificazione dei relativi fabbisogni, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza n. 394/2016 citata in premessa, che vengono comunicati alla Dicomac, i soggetti specificamente individuati nella tabella in allegato 1 provvedono: - allo svolgimento della procedura di acquisizione in locazione dei moduli provvisori idonei allo scopo; - all'ordinativo di fornitura; - all'individuazione delle aree utilizzabili, assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze prospettate; - alla verifica di idoneita' delle aree individuate; - all'acquisizione delle aree con i poteri di cui all'articolo 3, comma 5 dell'ordinanza n. 394/2016; - alla predisposizione delle aree individuate mediante l'esecuzione dei lavori necessari, operando con i poteri di cui all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 394/2016. 2. Ove ritenuto necessario, sulla base di valutazioni svolte dai soggetti responsabili all'uopo individuati, qualora economicamente piu' vantaggioso in considerazione della prospettiva temporale di impiego delle relative strutture, si puo' procedere all'acquisizione in proprieta' dei moduli provvisori di cui al comma 1. A tal fine i soggetti individuati operano con i poteri di cui all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 394/2016. 3. Il soggetto attuatore di cui all'articolo 3, comma 2 dell'ordinanza n. 394/2016 garantisce il coordinamento ed il monitoraggio delle iniziative da porre in essere dai soggetti di cui all'allegato 1 ai sensi del presente articolo ed il raccordo con quelle di cui al successivo articolo 3. 4. La dott.ssa Simona Montesarchio, direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' individuata quale soggetto attuatore per la realizzazione delle attivita' specificate nella tabella in allegato 1 relative alle strutture modulari per la continuita' dell'attivita' scolastica. 5. Il soggetto attuatore di cui al comma 4 provvede, con i poteri di cui all'articolo 3, comma 5 dell'ordinanza n. 394/2016, all'espletamento delle attivita' di acquisizione ed installazione delle strutture modulari per la continuita' dell'attivita' scolastica, nonche' all'acquisizione degli arredi e delle attrezzature didattiche, anche avvalendosi dei Comuni e delle Province, ovvero delle altre componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile. 6. Per le finalita' di cui al comma 4, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca destina le risorse di cui ai capitoli 7545, 7625, 7645 e 7785 del bilancio 2016 di previsione del medesimo dicastero, nonche' quelle di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 13 luglio 2015, n. 107, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza. 7. Per le attivita' di cui ai commi 4 e 5 il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca puo' avvalersi di personale afferente alle strutture periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il coordinamento del soggetto attuatore di cui all'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza n. 394/2016. 8. Le strutture modulari realizzate dal soggetto attuatore di cui al comma 4, ove acquisite ai sensi del comma 2, sono successivamente trasferite in proprieta' all'ente locale territorialmente competente.