Art. 2 
 
 
           Realizzazione di strutture e moduli temporanei 
                           ad usi pubblici 
 
  1. Per la realizzazione delle strutture temporanee ad usi pubblici,
sulla  base  della  ricognizione  e  quantificazione   dei   relativi
fabbisogni, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza n.  394/2016  citata
in  premessa,  che  vengono  comunicati  alla  Dicomac,  i   soggetti
specificamente individuati nella tabella in allegato 1 provvedono: 
    - allo svolgimento della procedura di acquisizione  in  locazione
dei moduli provvisori idonei allo scopo; 
    - all'ordinativo di fornitura; 
    - all'individuazione  delle  aree  utilizzabili,  assicurando  la
preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private  oltre  che
il contenimento  del  numero  delle  aree,  pur  nel  rispetto  delle
esigenze prospettate; 
    - alla verifica di idoneita' delle aree individuate; 
    - all'acquisizione delle aree con i poteri di cui all'articolo 3,
comma 5 dell'ordinanza n. 394/2016; 
    -  alla   predisposizione   delle   aree   individuate   mediante
l'esecuzione dei lavori necessari,  operando  con  i  poteri  di  cui
all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 394/2016. 
  2. Ove ritenuto necessario, sulla base di  valutazioni  svolte  dai
soggetti responsabili all'uopo  individuati,  qualora  economicamente
piu' vantaggioso in considerazione  della  prospettiva  temporale  di
impiego delle relative strutture, si puo' procedere  all'acquisizione
in proprieta' dei moduli provvisori di cui al comma 1. A tal  fine  i
soggetti individuati operano con i poteri di cui all'art. 3, comma 5,
dell'ordinanza n. 394/2016. 
  3.  Il  soggetto  attuatore  di  cui  all'articolo   3,   comma   2
dell'ordinanza  n.  394/2016  garantisce  il  coordinamento   ed   il
monitoraggio delle iniziative da porre in essere dai soggetti di  cui
all'allegato 1 ai sensi del presente  articolo  ed  il  raccordo  con
quelle di cui al successivo articolo 3. 
  4.  La  dott.ssa  Simona  Montesarchio,  direttore   generale   del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  e'
individuata quale  soggetto  attuatore  per  la  realizzazione  delle
attivita' specificate nella  tabella  in  allegato  1  relative  alle
strutture modulari per la continuita' dell'attivita' scolastica. 
  5. Il soggetto attuatore di cui al comma 4 provvede, con  i  poteri
di  cui  all'articolo  3,  comma  5   dell'ordinanza   n.   394/2016,
all'espletamento delle attivita'  di  acquisizione  ed  installazione
delle  strutture   modulari   per   la   continuita'   dell'attivita'
scolastica,   nonche'   all'acquisizione   degli   arredi   e   delle
attrezzature  didattiche,  anche  avvalendosi  dei  Comuni  e   delle
Province, ovvero delle altre componenti  e  strutture  operative  del
Servizio Nazionale della protezione civile. 
  6.  Per  le  finalita'  di   cui   al   comma   4,   il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca destina le  risorse
di cui ai capitoli 7545, 7625, 7645  e  7785  del  bilancio  2016  di
previsione del medesimo dicastero, nonche' quelle di cui all'articolo
1, comma 177, della legge 13 luglio 2015, n. 107, non impegnate  alla
data di entrata in vigore della presente ordinanza. 
  7.  Per  le  attivita'  di  cui  ai  commi  4  e  5  il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca puo'  avvalersi  di
personale afferente alle strutture periferiche  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, con  il  coordinamento  del  soggetto
attuatore di cui all'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza n. 394/2016. 
  8. Le strutture modulari realizzate dal soggetto attuatore  di  cui
al comma 4, ove acquisite ai sensi del comma 2, sono  successivamente
trasferite in proprieta' all'ente locale territorialmente competente.