Art. 3 Disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuita' delle attivita' economiche e produttive 1. In attuazione dell'art. 1, comma 5 della delibera del Consiglio dei ministri adottata in data 31 ottobre 2016, in via di prima applicazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera e) della legge n. 225/1992, le Regioni Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo, ovvero i rispettivi Presidenti, sono individuate quali soggetti attuatori per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a consentire la continuita' delle preesistenti attivita' economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici di cui in premessa. 2. Fermo restando quanto previsto all'art. 6 dell'ordinanza n. 394/2016, per le finalita' di cui al comma 1, le predette Regioni provvedono, d'intesa con i Comuni interessati oltre che in eventuale raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attivita' economiche e di impresa, alla ricognizione e quantificazione dei relativi fabbisogni, nonche' all'individuazione delle aree ove effettuare il posizionamento delle strutture temporanee, assicurando la preferenza alle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle riscontrate esigenze economiche e produttive. 3. Le Regioni di cui al comma 1 procedono, con i poteri di cui all'art. 3, comma 5 della citata ordinanza n. 394/2016, alla individuazione delle aree, d'intesa con i Comuni che provvedono alla loro acquisizione, nonche' alla predisposizione delle aree, anche avvalendosi di altre componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile, nonche' all'acquisizione, anche mediante noleggio ed all'installazione delle strutture temporanee di cui al presente articolo. 4. Il fabbisogno finanziario discendente dall'espletamento delle iniziative di cui al comma 3 e' sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.