Art. 3 
 
Disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate
  a garantire la continuita' delle attivita' economiche e produttive 
  1. In attuazione dell'art. 1, comma 5 della delibera del  Consiglio
dei ministri adottata in data  31  ottobre  2016,  in  via  di  prima
applicazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera  e)
della legge n. 225/1992, le Regioni Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo,
ovvero i  rispettivi  Presidenti,  sono  individuate  quali  soggetti
attuatori per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate  a
consentire la continuita' delle preesistenti attivita'  economiche  e
produttive danneggiate dagli eventi sismici di cui in premessa. 
  2. Fermo restando quanto  previsto  all'art.  6  dell'ordinanza  n.
394/2016, per le finalita' di cui al comma  1,  le  predette  Regioni
provvedono, d'intesa con i Comuni interessati oltre che in  eventuale
raccordo con le associazioni di categoria e di  rappresentanza  delle
attivita'   economiche   e   di   impresa,   alla   ricognizione    e
quantificazione dei relativi fabbisogni,  nonche'  all'individuazione
delle  aree  ove  effettuare  il   posizionamento   delle   strutture
temporanee, assicurando la preferenza alle aree pubbliche rispetto  a
quelle private oltre che il contenimento del numero delle  aree,  pur
nel rispetto delle riscontrate esigenze economiche e produttive. 
  3. Le Regioni di cui al comma 1 procedono,  con  i  poteri  di  cui
all'art.  3,  comma  5  della  citata  ordinanza  n.  394/2016,  alla
individuazione delle aree, d'intesa con i Comuni che provvedono  alla
loro acquisizione, nonche' alla  predisposizione  delle  aree,  anche
avvalendosi di altre  componenti  e  delle  strutture  operative  del
Servizio Nazionale della protezione civile, nonche' all'acquisizione,
anche  mediante  noleggio  ed   all'installazione   delle   strutture
temporanee di cui al presente articolo. 
  4. Il fabbisogno finanziario  discendente  dall'espletamento  delle
iniziative  di  cui  al  comma  3  e'  sottoposto   alla   preventiva
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.