Art. 6 
 
 
             Interventi esclusi e spese non ammissibili 
 
  1. Non potranno essere oggetto di finanziamento: 
    a) la progettazione di interventi di ripristino, realizzazione di
manufatti sostitutivi e la loro messa in opera; 
    b) Spese di acquisto di beni, mezzi  e  materiali  sostitutivi  e
loro messa in opera; 
    c)  la  progettazione  di  interventi  realizzati   prima   della
pubblicazione del bando o prima del ricevimento  della  comunicazione
scritta di concessione del contributo richiesto. 
  2.  Il  bando,  su  base  annuale,  potra'  individuare   ulteriori
tipologie di interventi da ritenersi non  finanziabili  o  spese  non
ammissibili.