Art. 2 
 
                Suddivisione e assegnazione ai comuni 
 
  1. Sulla base delle richieste pervenute dai  comuni  ai  sensi  del
successivo art.  3  e  nel  rispetto  delle  percentuali  di  cui  al
precedente art. 2, i presidenti delle regioni, in  qualita'  di  vice
commissari, stabiliscono il numero  delle  unita'  di  personale  che
ciascun comune e' autorizzato ad assumere con  le  modalita'  di  cui
all'art.  4,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  205  del  2016,  con
l'individuazione dei  relativi  profili  professionali  sulla  scorta
delle esigenze rappresentate dai comuni medesimi. 
  2. Per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, e'  in
ogni caso esclusa l'assegnazione delle unita' di  personale  previste
dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 205 del 2016.