Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «navigazione internazionale costiera»: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana piu' di 20 miglia dalla costa; b) «navigazione nazionale costiera»: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana piu' di 20 miglia dalla costa; c) «lavoratore marittimo»: ogni persona che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo di una nave che ha ricevuto una formazione ed e' in possesso di una abilitazione rilasciata ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011.