Art. 2. 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) «navigazione internazionale costiera»: una navigazione che  si
svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso  della  quale
la nave non si allontana piu' di 20 miglia dalla costa; 
    b) «navigazione  nazionale  costiera»:  una  navigazione  che  si
svolge tra porti dello Stato nel corso della quale  la  nave  non  si
allontana piu' di 20 miglia dalla costa; 
    c) «lavoratore marittimo»: ogni persona che svolge,  a  qualsiasi
titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo di una  nave  che  ha
ricevuto una  formazione  ed  e'  in  possesso  di  una  abilitazione
rilasciata ai sensi del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti 6 settembre 2011.