Art. 3. 
 
            Titoli per la navigazione nazionale costiera 
 
  1. Dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i  lavoratori
marittimi in possesso  delle  abilitazioni  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  6  settembre  2011
ottengono titoli per la navigazione nazionale costiera. 
  2. I lavoratori marittimi in possesso delle abilitazioni di cui  al
comma  precedente,  entro  diciotto  mesi,  registrano  sul   proprio
libretto di  navigazione,  a  cura  della  Capitaneria  di  porto  di
iscrizione, il titolo posseduto, previa restituzione del  certificato
antifrode.