Art. 3. Titoli per la navigazione nazionale costiera 1. Dall'entrata in vigore del presente decreto, i lavoratori marittimi in possesso delle abilitazioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011 ottengono titoli per la navigazione nazionale costiera. 2. I lavoratori marittimi in possesso delle abilitazioni di cui al comma precedente, entro diciotto mesi, registrano sul proprio libretto di navigazione, a cura della Capitaneria di porto di iscrizione, il titolo posseduto, previa restituzione del certificato antifrode.