Art. 2 1. I finanziamenti accordati, ai sensi dell'art. 1, comma 423, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, sono assistiti dalla garanzia dello Stato. 2. La garanzia dello Stato e' incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta. 3. La garanzia dello Stato e' concessa ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito di cui al comma 1 e resta in vigore fino al termine di ricezione delle istanze di cui al comma 1 del successivo art. 3. 4. La garanzia dello Stato opera automaticamente in caso di inadempimento nei confronti dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito di cui al comma 1 e assicura l'adempimento delle obbligazioni, per capitale, interessi e spese di gestione strettamente necessarie, relative ai finanziamenti stipulati in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 423, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato ed essere identiche alle condizioni praticate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. sui finanziamenti dalla stessa accordati ai sensi del citato art. 1, comma 423, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La garanzia dello Stato di cui al presente articolo resta in vigore anche in relazione ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito di cui al medesimo comma 1 e successivamente oggetto di restituzione a seguito di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti stessi ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 5. A seguito dell'intervento della garanzia di cui al presente articolo, lo Stato e' surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore.