Art. 9 
 
                       Erogazione del rimborso 
 
  1. La domanda intesa a ottenere il rimborso di  cui  al  precedente
art. 8 e' presentata dai soggetti  legittimati  ai  presidenti  delle
Regioni - Vice  commissari,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  7,  del
decreto-legge  n.  205  del  2016,  nel  termine  di  trenta   giorni
decorrenti nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 2  dalla  stipula
del contratto di locazione, e nelle altre ipotesi  dalla  conclusione
degli interventi di  delocalizzazione.  Alla  domanda  devono  essere
allegati  l'elenco  delle  attivita'  svolte  con  il  computo  delle
eventuali lavorazioni resesi  necessarie  per  la  funzionalita'  del
nuovo edificio e delle spese  effettivamente  sostenute,  nonche'  le
fatture,  anche  non  quietanzate,  degli  acquisti  o   noleggi   di
attrezzature nonche'  dei  lavori,  delle  forniture  e  delle  spese
tecniche. 
  2. Il rimborso e' erogato, previa  verifica  dell'esecuzione  degli
interventi  e  della   documentazione   presentata   in   conformita'
all'autorizzazione regionale di cui agli articoli  5  e  6,  mediante
accredito sul conto corrente indicato a norma dell'art. 5,  comma  4,
lettera  g).  Entro  quindici  giorni  dalla   data   dell'accredito,
l'operatore  interessato  produce  al  vice  commissario  le  fatture
quietanzate; qualora le fatture non siano depositate nel termine,  il
vice commissario dispone la revoca del rimborso e avvia la  procedura
per la sua ripetizione immediata. 
  3. Il rimborso e' comprensivo dell'I.V.A. corrisposta sui lavori  e
sulle forniture, se non detratta o detraibile da parte dell'operatore
interessato. 
  4.  Il  presidente  della  Regione  -  Vice  commissario,   tramite
l'ufficio speciale, verifica che la delocalizzazione avvenga  secondo
le disposizioni contenute nella presente ordinanza e quelle  indicate
dall'autorizzazione regionale.