Art. 2 Attivita' di controllo 1. Il progetto relativo alla riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione dell'edificio danneggiato oggetto della perizia giurata relativa alla scheda AeDES elaborata ai sensi della presente ordinanza non puo' essere presentato prima di trenta giorni dal deposito della perizia giurata. 2. Gli Uffici speciali della ricostruzione provvedono al controllo delle perizie giurate relative alle schede AeDES nella misura di almeno il 10% al fine di valutare la dichiarata connessione del danno agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e la congruita' dell'esito, sempre in relazione ai danni accertati. Con successivo provvedimento saranno indicate le modalita' per l'estrazione del campione. 3. Per l'attivita' di controllo di cui al comma 2 gli Uffici speciali della ricostruzione si avvalgono dei tecnici pubblici che abbiano i requisiti per l'iscrizione negli elenchi del Nucleo tecnico nazionale (NTN) ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, prioritariamente appartenenti alle amministrazioni regionali interessate. 4. Nell'ambito della valutazione delle perizie giurate consegnate dai professionisti il Commissario straordinario si potra' avvalere della collaborazione della Guardia di finanza secondo modalita' che saranno concordate con il Comando generale. In particolare, tale valutazione sara' finalizzata ad accertare la corrispondenza tra l'edificio periziato, e relativa documentazione fotografica, e quello dichiarato ai fini della richiesta di contributo. 5. Nel caso di accertamento di una scheda AeDES «falsa o completamente errata» si procede ai sensi di legge ed il professionista sara' cancellato o non iscritto all'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189/2016. Nel caso in cui viene accertata una non congruita' dell'esito della scheda con il quadro valutativo si procede d'ufficio, previo confronto con il professionista, alla sua correzione. Se ad un professionista sono contestate come incongrue piu' di tre schede AeDES la sua posizione verra' valutata dall'Osservatorio nazionale, che sara' istituito di concerto tra Commissario e rete delle professioni, e lo stesso potra' essere sospeso o non iscritto all'elenco speciale, di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189/2016, per un periodo da tre a nove mesi.