Art. 2 
 
                       Attivita' di controllo 
 
  1. Il progetto relativo alla riparazione con rafforzamento  locale,
ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione dell'edificio
danneggiato oggetto della perizia giurata relativa alla scheda  AeDES
elaborata  ai  sensi  della  presente  ordinanza  non   puo'   essere
presentato prima di trenta giorni dal deposito della perizia giurata. 
  2. Gli Uffici speciali della ricostruzione provvedono al  controllo
delle perizie giurate relative alle  schede  AeDES  nella  misura  di
almeno il 10% al fine di valutare la dichiarata connessione del danno
agli eventi sismici iniziati  il  24  agosto  2016  e  la  congruita'
dell'esito, sempre in relazione ai danni  accertati.  Con  successivo
provvedimento saranno indicate  le  modalita'  per  l'estrazione  del
campione. 
  3. Per l'attivita' di controllo  di  cui  al  comma  2  gli  Uffici
speciali della ricostruzione si avvalgono dei  tecnici  pubblici  che
abbiano i requisiti per l'iscrizione negli elenchi del Nucleo tecnico
nazionale (NTN) ai sensi dell'art. 2 del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 8 luglio 2014,  prioritariamente  appartenenti
alle amministrazioni regionali interessate. 
  4. Nell'ambito della valutazione delle perizie  giurate  consegnate
dai professionisti il Commissario straordinario  si  potra'  avvalere
della collaborazione della Guardia di finanza secondo  modalita'  che
saranno concordate con il  Comando  generale.  In  particolare,  tale
valutazione sara' finalizzata  ad  accertare  la  corrispondenza  tra
l'edificio periziato, e relativa documentazione fotografica, e quello
dichiarato ai fini della richiesta di contributo. 
  5.  Nel  caso  di  accertamento  di  una  scheda  AeDES  «falsa   o
completamente  errata»  si  procede  ai  sensi   di   legge   ed   il
professionista sara' cancellato o non iscritto all'elenco speciale di
cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189/2016. Nel caso in cui  viene
accertata una non congruita' dell'esito della scheda  con  il  quadro
valutativo  si   procede   d'ufficio,   previo   confronto   con   il
professionista, alla sua correzione. Se  ad  un  professionista  sono
contestate come incongrue piu' di tre schede AeDES la  sua  posizione
verra' valutata dall'Osservatorio nazionale, che sara'  istituito  di
concerto tra Commissario e rete delle professioni, e lo stesso potra'
essere sospeso o non iscritto all'elenco speciale, di cui all'art. 34
del decreto-legge n. 189/2016, per un periodo da tre a nove mesi.