Art. 2 
 
 
  Modifiche al decreto 2 agosto 2016 e al decreto 16 settembre 2016 
 
  1. Al disciplinare tecnico allegato A del  decreto  2  agosto  2016
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a. al capitolo 2, paragrafo  2.1,  dopo  l'ottavo  punto  elenco,
inserire il seguente punto elenco «- Acquisto di medicinali  per  uso
veterinario, per le sole strutture autorizzate ai sensi dell'art. 70,
comma 2 del decreto legislativo n. 193 del 2006;»; 
    b. al capitolo 2, paragrafo 2.1,  nella  tabella,  nella  colonna
«Descrizione» del campo «Tipologia di spesa», dopo  il  punto  elenco
«IC = Prestazioni  di  chirurgia  estetica  e  di  medicina  estetica
ambulatoriale o ospedaliera» aggiungere il seguente punto elenco  «FV
= Farmaco per uso veterinario;». 
  2.  Al  decreto  16  settembre  2016  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a. all'art. 4, comma 3, le parole «la modalita' di cui  al  punto
2.4.5 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate  15
settembre 2016» sono sostituite dalle parole «le modalita' di cui  al
provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  29  luglio
2016»; 
    b. al  capitolo  2,  paragrafo  2.7.1  del  disciplinare  tecnico
allegato A, le parole «Dispositivi medici  con  marcatura  CE:  spese
relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici  con  marcatura
CE.» sono sostituite dalle parole «Dispositivi medici  con  marcatura
CE (AD): spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi  medici
con marcatura CE. In tale tipologia di spesa sono ricompresi tutti  i
dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici su misura.». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 14 dicembre 2016 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco