Art. 2 Modifiche al decreto 2 agosto 2016 e al decreto 16 settembre 2016 1. Al disciplinare tecnico allegato A del decreto 2 agosto 2016 sono apportate le seguenti modifiche: a. al capitolo 2, paragrafo 2.1, dopo l'ottavo punto elenco, inserire il seguente punto elenco «- Acquisto di medicinali per uso veterinario, per le sole strutture autorizzate ai sensi dell'art. 70, comma 2 del decreto legislativo n. 193 del 2006;»; b. al capitolo 2, paragrafo 2.1, nella tabella, nella colonna «Descrizione» del campo «Tipologia di spesa», dopo il punto elenco «IC = Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera» aggiungere il seguente punto elenco «FV = Farmaco per uso veterinario;». 2. Al decreto 16 settembre 2016 sono apportate le seguenti modifiche: a. all'art. 4, comma 3, le parole «la modalita' di cui al punto 2.4.5 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 15 settembre 2016» sono sostituite dalle parole «le modalita' di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 29 luglio 2016»; b. al capitolo 2, paragrafo 2.7.1 del disciplinare tecnico allegato A, le parole «Dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE.» sono sostituite dalle parole «Dispositivi medici con marcatura CE (AD): spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE. In tale tipologia di spesa sono ricompresi tutti i dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici su misura.». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 dicembre 2016 Il Ragioniere generale dello Stato: Franco