Art. 6 
 
 
                  Indicatori di coerenza economica 
 
  1. L'elenco degli indicatori di coerenza economica  previsti  dalla
nota tecnica e metodologica di cui all'allegato  1  del  decreto  del
Ministro delle finanze 24 marzo 2014 e' integrato con il seguente: g)
«Errata appartenenza ai codici attivita'  10.52.00  -  Produzione  di
gelati senza vendita diretta al pubblico o 10.71.20 -  Produzione  di
pasticceria fresca,  in  caso  di  prevalenza  nella  produzione  con
vendita diretta al dettaglio di  prodotti  propri  ad  una  clientela
privata». 
  2. L'indicatore di coerenza di cui al precedente comma  si  applica
alle imprese che esercitano una attivita' contraddistinta dai  codici
attivita' «10.52.00 - Produzione di gelati senza vendita  diretta  al
pubblico» o «10.71.20 -  Produzione  di  pasticceria  fresca»  e  che
indicano, nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, la  prevalenza  dei  ricavi
provenienti dalla produzione con  vendita  diretta  al  dettaglio  di
prodotti propri ad una clientela  privata.  Il  contribuente  risulta
incoerente quando il valore delle  percentuali  sui  ricavi  relativi
alla «Produzione con vendita diretta al dettaglio di prodotti propri»
e per «Privati (vendita al dettaglio)», e' superiore al 50%. 
  3. L'indicatore di coerenza di cui  al  comma  1  si  applica  allo
studio YD01U, e alle relative successive evoluzioni,  a  partire  dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 22 dicembre 2016 
 
                                                  Il Ministro: Padoan