Art. 6 Indicatori di coerenza economica 1. L'elenco degli indicatori di coerenza economica previsti dalla nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro delle finanze 24 marzo 2014 e' integrato con il seguente: g) «Errata appartenenza ai codici attivita' 10.52.00 - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico o 10.71.20 - Produzione di pasticceria fresca, in caso di prevalenza nella produzione con vendita diretta al dettaglio di prodotti propri ad una clientela privata». 2. L'indicatore di coerenza di cui al precedente comma si applica alle imprese che esercitano una attivita' contraddistinta dai codici attivita' «10.52.00 - Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico» o «10.71.20 - Produzione di pasticceria fresca» e che indicano, nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, la prevalenza dei ricavi provenienti dalla produzione con vendita diretta al dettaglio di prodotti propri ad una clientela privata. Il contribuente risulta incoerente quando il valore delle percentuali sui ricavi relativi alla «Produzione con vendita diretta al dettaglio di prodotti propri» e per «Privati (vendita al dettaglio)», e' superiore al 50%. 3. L'indicatore di coerenza di cui al comma 1 si applica allo studio YD01U, e alle relative successive evoluzioni, a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2016 Il Ministro: Padoan