Art. 4 
 
 
                Determinazione del reddito imponibile 
 
  1.  Sulla  base   degli   studi   di   settore   sono   determinati
presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85  del  testo  unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  ad
esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d),  e)  ed  f),  del
comma 1 del medesimo articolo, del citato testo  unico,  nonche'  dei
ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio  o  ricavo
fisso ovvero i compensi di cui all'art. 54, comma 1, del citato testo
unico. 
  2. Ai fini della determinazione del reddito  d'impresa  l'ammontare
dei ricavi di cui al comma 1  e'  aumentato  degli  altri  componenti
positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere  c),
d), e) ed f), del menzionato testo unico, nonche' i ricavi  derivanti
dalla vendita di generi soggetti ad  aggio  o  ricavo  fisso,  ed  e'
ridotto  dei  componenti   negativi   deducibili.   Ai   fini   della
determinazione degli importi relativi alle variabili di cui  all'art.
3  del  presente  decreto  devono  essere  considerati  i  componenti
negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti  in
sede di dichiarazione dei redditi. 
  3. Ai fini della determinazione  del  reddito  di  lavoro  autonomo
l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 e' aumentato  degli  altri
componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi  moratori  e
dilatori di cui all'art. 6, comma 2, del menzionato testo  unico,  ed
e'  ridotto  dei  componenti  negativi  deducibili.  Ai  fini   della
determinazione degli importi relativi alle voci e alle  variabili  di
cui all'art. 3 del presente  decreto  devono  essere  considerate  le
spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' anche se non dedotte in
sede di dichiarazione dei redditi. 
  4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi  pattuiti
come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i  ricavi
dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di
settore, vanno aumentati delle rimanenze  finali  e  diminuiti  delle
esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da  1  a  4,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni.