Art. 3 Efficacia ai fini commerciali del documento commerciale 1. Il documento commerciale certifica l'acquisto effettuato dall'acquirente nella misura da esso risultante e costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta stabiliti dalle norme vigenti o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia eventualmente presenti in forza di specifiche normative o di clausole contrattuali stabilite dalle parti.