Art. 3 
 
 
       Efficacia ai fini commerciali del documento commerciale 
 
  1.  Il  documento  commerciale  certifica   l'acquisto   effettuato
dall'acquirente nella misura da esso risultante e costituisce  titolo
per l'esercizio dei diritti di garanzia  contro  i  vizi  della  cosa
venduta stabiliti dalle norme vigenti  o  dei  diritti  derivanti  da
altre tipologie  di  garanzia  eventualmente  presenti  in  forza  di
specifiche normative  o  di  clausole  contrattuali  stabilite  dalle
parti.